L'INTERDIZIONE, L'INABILITAZIONE E L'AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO

Istituti di diritto civile che hanno lo scopo di tutelare coloro che sono privi (totalmente o solo in parte) dell’autonomia necessaria per lo svolgimento delle normali attività quotidiane.

I presupposti delle tre ipotesi di tutela variano a seconda delle condizioni personali della persona da proteggere.

AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO

La funzione primaria di questo istituto è la tutela di quei soggetti che, a causa di una infermità o menomazione fisica o psichica, siano impossibilitati, anche solo parzialmente o temporaneamente, a provvedere ai propri interessi.

Con la sua introduzione, l’amministrazione di sostegno è divenuta la misura di protezione prioritaria per la tutela dei soggetti privi di autonomia, relegando interdizione ed inabilitazione al ruolo di soluzioni residuali applicabili solo laddove la prima non sia adeguata.

E’ utilizzata prevalentemente a tutela delle persone anziane, quando, anche solo per problemi di natura fisica non riescono più ad occuparsi dell’amministrazione del proprio patrimonio.

L’ amministratore di sostegno nominato avrà cura del beneficiario e del suo patrimonio nell’ambito dei poteri che gli sono attribuiti con il decreto di nomina.

La scelta dell’amministratore di sostegno avviene con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario, che può designare anche personalmente il proprio amministratore, in previsione della propria futura incapacità, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata.

INTERDIZIONE

L’interdizione della persona è prevista a tutela del maggiore d’età e del minore emancipato, che si trovino a vivere in condizioni di abituale infermità mentale, condizioni tali da renderli incapaci di provvedere ai propri interessi.

Un tutore, nominato dal tribunale, lo sostituirà nel compimento di tutti gli atti, sia essi di ordinaria che di straordinaria amministrazione.

Pertanto, gli atti eventualmente compiuti dall’interdetto dopo la pubblicazione della sentenza di interdizione potranno essere annullati su istanza del tutore, dell’interdetto, dei suoi eredi o aventi causa.

INABILITAZIONE

L’inabilitazione è, invece, prevista a tutela del maggiore d’età infermo di mente, il cui stato non è però talmente grave da dar luogo all’interdizione.

Mira a proteggere anche coloro che, per prodigalità o per uso abituale di sostanze alcooliche o di stupefacenti, espongono sé stessi o la loro famiglia a gravi pregiudizi economici.

Un curatore, nominato dal tribunale, avrà il compito di assistere l’inabilitato negli atti di straordinaria amministrazione, mentre quelli definiti di ordinaria amministrazione continueranno ad essere validamente posti in essere dal solo inabilitato.

Anche in questo caso gli atti di straordinaria amministrazione eventualmente compiuti dall’inabilitato dopo la pubblicazione della sentenza di inabilitazione o dopo la nomina del curatore provvisorio potranno essere annullati.

Consulenza ed assistenza in tutte le delicate attività propedeutiche nelle procedure di interdizione, inabilitazione e amministrazione di sostegno.

Torna in alto
Call Now Button